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2° Concorso internazionale

Centro d' Arte e Cultura
La Tavolozza


con il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Liguria, della Provincia di Imperia, del Comune i Ospedaletti, del Comune di Santo Stefano al Mare

PRESENTA

2° Concorso Internazionale

Valori Sacri nell’Arte Contemporanea

Villa Ormond - Sanremo
dal
18 dicembre 2005
al 6 gennaio 2006

 

 
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Lo statuto del Centro di Arte e di Cultura
"SANREMO ARTE 2000"


Articolo 1
E’ stato istituito a Sanremo un centro di arte e cultura denominato “ Sanremo Arte 2000”, una libera associazione di fatto non riconosciuta, apartitica e apolitica, con durata limitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.III.art.36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. Con sede amministrativa in Sanremo Via Galileo Galilei,173 c/o cav. Casimiro Dell’Arco Talarico.

Articolo 2
Il Centro non persegue fini di lucro. Scopo primario del centro è quello di promuovere e coltivare la conoscenza culturale ed il senso civico in tutte le loro manifestazioni, con particolare risalto all’arte letteraria, visiva in tutte le proprie discipline, arte culinaria, fotografia, musica, editoria e produzione audiovisivi e dvd. A tal fine verranno prese iniziative di diverso carattere (mostre d’arte, esposizioni personali, antologiche e collettive, concorsi nazionali ed internazionali, scambi culturali, conferenze, colazioni di lavoro,concorsi e saggi musicali, corsi istruttivi d’insegnamento, gite ed ogni altra attività ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi del Centro). Potranno. Inoltre, essere istituiti siti internet, blog e quant’altro nell’area telematica utile per la diffusione degli scopi e delle attività del centro, compresa anche l’attività editoriale, sia cartacea, sia Telematica (online), che al momento si concretizza nella rivista denominata “Sanremo Arte 2000”, che si occuperà unicamente della promozione di tutte le attività svolte dal centro culturale.

Per il perseguimento di tale fine:
  1. “Sanremo Arte 2000” (Centro di Arte e Cultura), potrà affiliarsi a qualunque associazione della quale si accetti ed applichi lo statuto, il regolamento e quanto deliberato dai competenti organi;
  2. il Centro potrà farsi sponsor di iniziative e manifestazioni ricreative, turistiche ed artistiche anche in collaborazione con altre associazioni;
  3. l’Associazione potrà compiere con altre associazioni ogni operazione economica e finanziaria che il Consiglio Direttivo potrà ritenere utile per il raggiungimento dei propri fini.
Articolo 3
Il Centro, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, è finanziato attraverso le seguenti entrate:
  • Versamenti (quote sociali) di tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  • Contributi o donazioni di Enti, pubblici o privati, o persone fisiche, al di fuori delle quote associative;
  • Entrate pubblicitarie attraverso l’inserimento nella rivista e negli spazi del sito internet di sponsorizzazioni di aziende,attività commerciali in genere.
  • Il Presidente, annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da chiunque intenda partecipare in qualità di socio e le quote di partecipazione per ciascun evento organizzato dal centro culturale.
  • L’adesione all’associazione, non comporta altri obblighi di finanziamento o di esborso.
  • E’ comunque facoltà dei soci di effettuare donazioni ulteriori rispetto alle quote sociali di adesione ed alle quote di partecipazione agli eventi organizzati. Tali donazioni sono comunque a fondo perduto e non sono, in alcun caso, rivalutabili o ripetibili. Pertanto nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a qualunque titolo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, né crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per successione, a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Articolo 4
Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nella stipula dell’Atto Costitutivo dell’Associazione e ne hanno sottoscritto l’atto. Essi si occupano attivamente della gestione dell’Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Sono Soci Partecipanti coloro i quali prendano parte alle sole attività in programma promosse ed organizzate dal centro culturale. Essi sono tenuti al pagamento di una quota unica di partecipazione, comprensiva della quota di iscrizione, per ogni singolo evento a cui vorranno aderire. Essi possono chiedere di partecipare alle assemblee senza diritto al voto.
I Soci Onorari sono nominati tali per evidenti meriti nel campo della divulgazione culturale o per importanti risultati ottenuti nel proprio settore professionale qualunque esso sia. Sono nominati dal Presidente e dal Direttivo ad unanimità. Non pagano la quota associativa annuale.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento recedere, comunicando con lettera la propria volontà al Presidente che ricopre altresì l’incarico di direttore artistico. Il socio fondatore del Centro perderà la sua qualifica in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 28 Febbraio di ogni anno ovvero in caso di indegnità. Tutti gli altri soci, partecipanti e onorari, perderanno la qualifica di socio solo in caso di indegnità.

Articolo 5
Il Centro ha carattere Apolitico di conseguenza è vietata qualsiasi iniziativa che rivesta direttamente o indirettamente finalità politiche. Possono aderire al Centro tutte le persone di qualsiasi fede politica, religiosa e di qualsiasi ceto sociale amanti e cultori dell’arte nelle sue diverse espressioni.

Articolo 6
Il Centro Culturale non è legato territorialmente alla sede sociale, ma abbraccia tutto il territorio nazionale; pertanto ogni socio ha il diritto e il dovere di attivarsi per la promozione delle attività svolte dall’Associazione, nonché di farsi promotore nel presentare ad altri le attività e le modalità del Centro Culturale, con l’intento di acquisire nuovi soci. Previa autorizzazione del Presidente essi potranno tenere conferenze e dibattiti su temi conformi agli scopi dell’Associazione, nell’osservanza dello Statuto, anche nella propria zona di residenza. Il Presidente, a tale scopo, potrà concedere, a sua discrezione e previa presentazione del preventivo di spesa, agevolazioni mediante partecipazione alle spese per la realizzazione delle manifestazioni organizzate dal socio.

Articolo 7
Il socio è tenuto a comportarsi, nell’ambito del Centro, con educazione e correttezza sia nei confronti degli altri soci, che con terzi e tenere un comportamento non lesivo della dignità del Centro. Eventuali mancanze del socio inadempiente alle norme di correttezza comporteranno un provvedimento disciplinare deciso dal Presidente, sino a costituire motivo di indegnità ai sensi dell’ art. 4 dello Statuto.

Articolo 8
Sono organi dell’associazione”Sanremo Arte 2000” Centro di Arte e Cultura
  • L’Assemblea dei soci fondatori dell’associazione;
  • Il Presidente e Direttore Artistico.
A) L’assemblea è composta da tutti i soci fondatori dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. Si riunisce almeno una volta all’anno nei primi quattro mesi per l’approvazione del programma dell’anno e del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente. L’assemblea provvede:
  1. alla nomina del Presidente, che dura in carica un quinquennio con possibilità di nuova elezione.
  2. Determina il tetto massimo di spesa che l’associazione potrà rimborsare nell’anno per le spese vive sostenute dai soci fondatori e partecipanti per l’organizzazione e la promozione delle attività dell’associazione.
  3. E’ inoltre facoltà dell’assemblea richiedere al Presidente dell’associazione la presentazione della prima nota di cassa per l’anno in corso (elencazione e descrizione di tutte le movimentazioni di banca e di cassa) e la predisposizione di una relazione morale ossia di descrizione dell’attività svolta dall’associazione nell’anno di riferimento.
  4. Delinea gli indirizzi generali dell’Attività dell’Associazione.
  5. Delibera sulle modifiche al presente statuto.
  6. Delibera sull’eventuale distribuzione di incarichi durante la vita dell’associazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.
  7. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con raccomandata (senza avviso di ricevimento), raccomandata a mano ( se raggiungibile) ad ogni singolo socio fondatore almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. L’Assemblea è validamente costituita per deliberare in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci fondatori e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice di voti espressi dai presenti. E’ richiesto invece il voto della maggioranza dei due terzi dei soci fondatori per la mozione di sfiducia al Presidente e.per le modifiche al presente statuto.
Ad ogni socio non potranno comunque essere conferite più di tre deleghe .
La convocazione dell’assemblea può comunque essere richiesta da 1/5 dei soci fondatori mediante lettera raccomandata e dovrà di conseguenza svolgersi entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta.
B) L’Associazione è amministrata dal Presidente eletto dall’assemblea.
Al Presidente sono attribuiti i seguenti poteri:
  1. gestione dell’Associazione, e soprattutto compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea.
  2. nomina del Segretario tra i soci fondatori;
  3. esercitare e/o delegare la direzione artistica per ogni singola attività dell’associazione;
  4. predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario;
  5. predisposizione su richiesta dell’assemblea della prima nota di cassa dell’anno in corso e della relazione morale;
  6. delegare altri soci fondatori o partecipanti per lo svolgimento di compiti specifici;
  7. firmare contratti;
  8. accettare legati e donazioni;
  9. rappresentare in giudizio l’associazione in caso di controversie;
  10. proporre lo scioglimento dell’assemblea per impossibilità a perseguire gli scopi sociali;
Articolo 9
Nello spirito di servizio che caratterizza il Centro, l’opera del Presidente e dei fondatori a favore del Centro è gratuita, salvo rimborso delle spese vive sostenute entro i limiti di spesa preventivamente stabiliti dall’assemblea.

Articolo 10
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio il Presidente predispone il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede amministrativa dell’Associazione nei quindici giorni precedenti l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 11
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati durante la vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12
Qualora il Centro, per qualunque causa, non potesse più perseguire gli scopi sociali, l’Assemblea deciderà lo scioglimento dell’Associazione su proposta del Presidente.
Lo scioglimento dovrà inderogabilmente essere deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci fondatori.
Lo scioglimento diverrà esecutivo trascorsi trenta giorni dalla data dell’Assemblea. In tal caso l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione Non–Profit , con finalità analoghe alle proprie. Eventuali opere d’arte in possesso del Centro saranno donate ad Enti che ne assicurino l’esposizione permanente.

Articolo 13
Ogni controversia in merito all’attività del Centro dovrà essere preceduta da espressa lamentela per iscritto al Presidente in carica e sottoposta alla discussione dell’assemblea. La protesta non espressa in questa forma sarà ritenuta lesiva per il buon nome del Centro ed il suo autore, se socio, potrà essere passibile della sanzione di cui all’art.7 dello Statuto.
Il Centro Culturale, per il recupero delle quote associative, nonché per quelle di partecipazione agli eventi non versate nei termini e per ogni altra insolvenza, potrà rivolgersi ad un ufficio di recupero crediti e/o ad un legale di Sua fiducia. Foro esclusivo sarà quello del Tribunale di Sanremo.

Articolo 14
Il Centro Culturale ha un suo Ufficio Legale per via telematica a cui potrà rivolgersi ogni socio scegliendo tra i professionisti elencati. I pareri legali sulle questioni relative all’attività artistica in tutte le sue forme verranno evasi gratuitamente. Tuttavia i quesiti dovranno essere inviati esclusivamente all’Ufficio Legale per via Telematica oppure al Centro Culturale con invio postale e sarà cura di questi contattare il professionista scelto che farà pervenire il parere richiesto. Qualora il socio vorrà ulteriormente proseguire per le vie legali dovrà contattare direttamente il professionista prescelto il quale terrà in considerazione la qualità di Socio del Centro Culturale.